Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 01/03/1986 n. 64

Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

il presidente della repubblica promulga la seguente legge:

TITOLO I Obiettivi ed organizzazione del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno

Art.1 - Intervento straordinario, programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno e piani annuali di attuazione.

1. L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'art. 1 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali è destinato agli interventi indicati all' art. 1 della legge 1 dicembre 1983 n. 651 , un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985.

2. Le attività e le iniziative, con particolare riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle innovazioni, che concorrono al risanamento, all'ammodernamento e all'espansione dell'apparato produttivo, all'accrescimento dei livelli di produttività economica, al riequilibrio territoriale interno, alla valorizzazione delle risorse locali e al miglioramento della qualità della vita, al potenziamento e alla riqualificazione delle istituzioni locali economiche, tecnico-scientifiche e culturali, formative ed amministrative, possono rientrare nello intervento straordinario ed essere finanziate o agevolate in esecuzione del programma triennale di sviluppo.

3. Il programma triennale di sviluppo, formulato ed approvato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 2 della legge 1 dicembre 1983 n. 651, è aggiornato annualmente con le medesime procedure anche con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria. Esso indica, tra l'altro, le attività e le iniziative da promuovere e realizzare nell'ambito degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dello art. 1 della citata legge 1 dicembre 1983 n. 651, ed al decreto-legge 18 settembre 1984 n. 581 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984 n. 775, i soggetti pubblici relativamente agli interventi di cui alla lettera a) e i soggetti pubblici e privati relativamente agli interventi di cui alle lettere b) e c), le modalità sostitutive nel caso di carenza di iniziative o di inadempienza dei soggetti stessi; ripartisce le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori con particolare riguardo alle risorse da destinare alle incentivazioni delle attività produttive, sulla base anche delle linee generali della politica industriale e delle indicazioni del piano agricolo nazionale; individua i criteri generali per lo sviluppo della attività promozionale e di assistenza tecnica alle imprese; formula i criteri per il finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 44 del citato Testo Unico.

4. Il CIPE determina, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le aree particolarmente svantaggiate di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1983 n. 651. La determinazione è compiuta sulla base di indicatori oggettivi di sottosviluppo quali, tra gli altri, il numero della forza-lavoro in cerca di occupazione e il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente, il reddito pro capite, l'emigrazione.

5. Al secondo comma dell' art. 2 della legge 1 dicembre 1983 n. 651 , dopo le parole: "dalla presente legge", sono aggiunte le seguenti: "e tenendo conto dei programmi delle amministrazioni pubbliche".

6. Alla realizzazione del programma triennale si provvede mediante piani annuali di attuazione, formulati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, sulla base sia di progetti di sviluppo regionale inviati dalle regioni entro il 31 maggio al Ministro stesso, sia di progetti interregionali o di interesse nazionale previsti dal programma triennale. Tali progetti indicano i riferimenti temporali, territoriali, occupazionali, i soggetti tenuti all'attuazione e le quote finanziarie correlate ai singoli interventi secondo criteri uniformi di rappresentazione fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.

7. I piani annuali di attuazione, da approvarsi contestualmente all'aggiornamento del programma triennale:

a) specificano, nel quadro di una rigorosa valutazione tecnica e finanziaria, l'occupazione derivante dalla realizzazione delle singole opere e degli interventi infrastrutturali, precisando strumenti, tempi e modalità per la verifica dei risultati e per la individuazione di iniziative volte a rimuovere le cause di eventuali scostamenti;

b) indicano i criteri, le modalità e le procedure di esecuzione delle opere ai sensi della legislazione vigente;

c) indicano i mezzi finanziari occorrenti al fine di garantire un quadro finanziario certo nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla presente legge, per la incentivazione, la promozione e lo sviluppo delle attività produttive, precisando i settori da agevolare ai sensi della legge medesima, tenendo anche conto della programmazione e del grado di attuazione della erogazione degli stanziamenti previsti da parte dell'intervento ordinario;

d) individuano i soggetti che dovranno curare la gestione delle opere finanziarie dalla presente legge.

8. Ai fini della formulazione del primo piano di attuazione le regioni, nonché, per la parte riguardante i progetti interregionali o di interesse nazionale, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici economici trasmettono al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le rispettive proposte entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. I termini e le modalità per gli adempimenti di cui ai precedenti commi e le procedure sostitutive in caso di carenza delle proposte suindicate, sono fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2 - Coordinamento degli interventi.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede a coordinare il complesso dell'azione pubblica nel Mezzogiorno.

2. Al fine di consentire il coordinamento tra intervento straordinario ed intervento ordinario, le amministrazioni centrali dello stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni meridionali e gli enti pubblici economici comunicano entro il 30 aprile di ogni anno al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica i programmi di intervento ordinario articolati per regioni, nonché le proposte per l'aggiornamento del programma triennale.

3. Le amministrazioni, le regioni e gli enti di cui al precedente comma comunicano semestralmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica lo stato di attuazione degli interventi di rispettiva competenza e le richieste di stanziamenti da prevedere nella legge finanziaria e nel bilancio annuale e pluriennale dello stato, ferme restando le competenze del Ministro del tesoro previste dalla legge 5 agosto 1978 n. 468 .

4. Le proposte di coordinamento con l'intervento straordinario previsto al quarto e quinto comma dello art. 2 della legge 1 dicembre 1983 n. 651 , sono formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni meridionali interessate.

5. Il CIPE delibera le direttive di coordinamento e dispone le misure necessarie alla loro attuazione. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno verifica in sede esecutiva la puntuale applicazione delle deliberazioni del CIPE e, in caso di inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche interessate, propone al consiglio dei ministri l'adozione di misure integrative o sostitutive.

6. Sull'azione di coordinamento il Ministro riferisce annualmente al parlamento.

7. All' art. 4 della legge 5 agosto 1978 n. 468 , dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: "il bilancio pluriennale espone altresì le previsioni sulla ripartizione delle spese in conto capitale tra Mezzogiorno e resto del paese con riferimento ai programmi di intervento straordinario per il Mezzogiorno".

Art. 3 - dipartimento per il Mezzogiorno.

1. Nell'ambito della presidenza del consiglio dei ministri è istituito il dipartimento per il Mezzogiorno, per l'espletamento di tutte le funzioni previste dalla legislazione vigente, ivi comprese quelle relative alla valutazione economica dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione.

2. All'ordinamento del dipartimento per il Mezzogiorno, da articolarsi in servizi, si provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sulla attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

3. Il personale del dipartimento, nel numero massimo determinato dal decreto di cui al comma precedente, è composto da dipendenti comandati o collocati fuori ruolo dalle amministrazioni statali, da enti pubblici anche economici e dagli organismi dell'intervento straordinario, nonché da esperti, tenendo conto di precisi requisiti di professionalità e specializzazione anche in materia di valutazione economico-finanziaria dei progetti.

Art. 4 - Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

1. All'attuazione degli interventi di cui all' art. 1 , concorrono l'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e gli enti di cui al successivo

art. 6 .

2. L'agenzia, con personalità giuridica e sede in roma, opera per l'attuazione degli interventi promozionali e finanziari ad essa affidati dal programma triennale così come articolati dai piani annuali di attuazione di cui all'art. 1, ed è sottoposta alle direttive e alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legislazione vigente.

3. Tali interventi, analiticamente indicati dai piani di attuazione, riguardano esclusivamente:

a) il finanziamento delle attività di partecipazione, assistenza e formazione svolte dagli enti di cui al successivo art. 6, nonché dai soggetti pubblici e privati indicati dalla presente legge;

b) la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività economiche ai sensi della presente legge e in conformità alle direttive previste dal programma triennale;

c) il finanziamento dei progetti regionali e interregionali di interesse nazionale, assicurandone la realizzazione mediante apposite convenzioni con i soggetti indicati dal piano.

4. Il programma triennale e i piani di attuazione assegnano all'agenzia le risorse finanziarie per l'espletamento dei suoi compiti, ivi comprese le spese di funzionamento.

5. Alla gestione dell'agenzia è preposto un apposito comitato composto dal presidente e da 7 componenti, scelti tutti fra esperti di particolare competenza ed esperienza nominati per un triennio con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previa deliberazione del consiglio dei ministri. Per la nomina del presidente è richiesto il parere della commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legge 24 gennaio 1978 n. 14 .

6. Il collegio dei Revisori dei Conti dell'agenzia, che dura in carica 3 anni, è composto da tre membri effettivi e tre supplenti; di questi, un membro effettivo, cui spetta la presidenza, ed uno supplente sono nominati dal presidente della corte dei conti tra i consiglieri della corte stessa; gli altri quattro sono nominati dal Ministro del tesoro e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ciascuno nella misura di un membro effettivo e uno supplente. I membri effettivi, se appartenenti a pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo.

 

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